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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 agosto 2024, n. 22305.

Massima redazionale

A norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nel testo modificato dal D.L. n. 1/2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, di cui al D.lgs. n. 168/2003, art. 1 e successive modificazioni.

Tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con la legge antitrust, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata[1].

Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale. Invero, nel primo caso (in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale), trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’ art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest’ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l’istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni[2]. Nel secondo caso (in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione), va, per converso, applicato il principio seguente «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.»[3].

Orbene, va rilevato, nel presente caso, che, dalla citazione in opposizione e dallo stesso decreto del Tribunale di Napoli all’esame, emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal Tribunale di Enna, una domanda riconvenzionale finalizzata a far “accertare e dichiarare l’assoluta inefficacia ed illegittimità della fideiussione per violazione dell’art.2, comma 2, della legge n.287/1990, sottoscritta con modello A.B.I. e per l’effetto liberarla dalla coobbligazione …” per nullità della fideiussione; ne segue che è corretto l’assunto del Tribunale di Enna secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Va infatti richiamato il suesposto principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I., contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. 10.03.2021, n. 6523; Cass. 06.07.2022, n. 21429.

[2] Cfr. Cass. n. 35661/2022.

[3] Cfr. Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023.

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