Il giudice si trova a dover valutare la questione della nullità del contratto tra una società veicolo di cartolarizzazione e un soggetto incaricato di recuperare il credito. Il punto centrale della controversia riguarda la violazione dell’art. 106 TUB, che disciplina l’albo degli intermediari finanziari.
Il tribunale, analizzando la giurisprudenza recente della Suprema Corte (Cass. 28148/2023), rileva che non può predicarsi automaticamente la nullità del contratto nel caso in cui una società veicolo di cartolarizzazione abbia incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell’apposito albo. Questa posizione segna un’evoluzione rispetto alla precedente giurisprudenza di merito, che tendeva a considerare tale violazione come causa di nullità negoziale.
Il giudice sottolinea che, sebbene la violazione dell’art. 106 TUB possa configurare un illecito amministrativo o penale, non necessariamente comporta la nullità del contratto sul piano civilistico. Questa interpretazione si basa su una distinzione tra le conseguenze amministrative/penali e quelle civili della violazione normativa.
Inoltre, il tribunale evidenzia che la questione della nullità potrebbe essere soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., suggerendo una possibile via per regolarizzare la situazione in sede processuale.
Infine, il giudice ritiene che il vizio di nullità dedotto dall’opponente configuri un “grave motivo” che giustifica la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, pur riconoscendo che tale vizio potrà essere pienamente valutato solo nel corso del processo di merito.