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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 17115.

Massima redazionale

L’art. 125 TUB impone, ai fini di una corretta segnalazione alla Centrale Rischi, che non sia lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante provveda a una preventiva informativa all’eventuale destinatario della segnalazione rappresentandogli la situazione di inadempimento personale o della persona per cui si garantisce che potrebbe determinare la segnalazione, al fine di consentirgli di evitarla mettendosi in regola coi pagamenti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la preventiva segnalazione è stata effettuata, con una ricostruzione dei fatti, riportata nella sentenza impugnata, che non è neppure contestata, né, tantomeno, sono svolte idonee considerazioni in diritto. Il ricorrente sostiene non che la segnalazione del 2015 non sia stata effettuata, ma che fosse tardiva, perché è arrivata a sua conoscenza dopo che l’iscrizione era già stata compiuta. Tuttavia, è lui stesso ad indicare l’esistenza di una precedente comunicazione da parte della banca, risalente già al 2014, e non andata a buon fine per sua irreperibilità. Non contesta che la raccomandata gli sia stata notificata la prima volta a un indirizzo errato o che non avesse alcun riferimento con la sua persona.

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