Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.
3) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell’Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.