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Nota a Memoria Procura Generale Cassazione, 24 febbraio 2024.

Massima redazionale

Il P.M. chiede che le Sezioni Unite vogliano affermare la seguente regula iuris:

«quando il titolo esecutivo, formatosi nella vigenza dell’art. 1284, comma 4, c.c., stabilisce che sulla sorte capitale debbono essere computati gli interessi legali, e le parti non abbiano concordato il tasso degli interessi cd. processuali, detto titolo andrà interpretato come segue: “gli interessi debbono essere computati al tasso previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data indicata e sino alla instaurazione del giudizio ed al tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo”.».

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