Con l’ordinanza che si allega il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore e ha estinto la procedura esecutiva, ritenendo che la errata indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione degli identificativi catastali dei beni causasse una reale e insuperabile incertezza sull’oggetto dell’espropriazione, tale da travolgere la stessa procedura espropriativa, anche per la possibilità di configurare rischi di evizione del bene oggetto di esecuzione nei riguardi degli aspiranti aggiudicatari.
Nota a Trib. Trapani, 19 dicembre 2023.
di Lidia Rizzo
Studio Legale Frattagli & RizzoCon l’ordinanza che si allega il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore e ha estinto la procedura esecutiva, ritenendo che la errata indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione degli identificativi catastali dei beni causasse una reale e insuperabile incertezza sull’oggetto dell’espropriazione, tale da travolgere la stessa procedura espropriativa, anche per la possibilità di configurare rischi di evizione del bene oggetto di esecuzione nei riguardi degli aspiranti aggiudicatari.
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