Nella specie, il giudice brindisino:
- verificato che il contratto di mutuo fosse stato sottoscritto nel settembre 2006 e che, al contempo, le parti avessero determinato il tasso richiamando per relationem, per la quota variabile, il tasso Euribor;
- senza soluzione di continuità con l’orientamento della giurisprudenza di merito[1], per cui l’individuazione del tasso degli interessi mediante il rinvio al tasso Euribor non configura un’ipotesi di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (atteso che i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla European Banking Federation sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza);
- in precipua considerazione della recente decisione della Corte di Cassazione[2], ove si è precisato che «Le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente»;
- ritenuto che l’individuazione del tasso degli interessi mediante il rinvio al tasso Euribor ponga un problema di nullità parziale delle clausole negoziali riproduttive del contenuto dell’intesa vietata per violazione della normativa antitrust, ai sensi dell’art. 2 della legge 287/90, in quanto espressione di un comportamento, comunque, di adesione al contenuto dell’intesa illecita, nonostante la mancata partecipazione all’accordo negoziale da parte della banca convenuta;
- riconosciuta efficacia di prova privilegiata alla decisione della Commissione Europea del 04.12.2013, con cui è stata accertata l‘illiceità dell’intesa restrittiva della concorrenza per il tramite della quale si è manipolato il tasso Euribor, nel periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008;
ha disposto l’integrazione dei quesiti della consulenza tecnica d’ufficio, con contestuale sospensione dei lavori peritali.
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[1] Cfr. ex multis Trib. Roma, Sez. XVII, 18.09.2023, n. 13212.
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889.