Nota a Trib. Napoli, Sez. VII, 8 marzo 2024.
Con sentenza n. 21/2024, pubblicata in data 8/03/2024, il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, in persona del giudice delegato, il Dott. Savarese Eduardo, omologava il Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII.
Con precedente ricorso, il consumatore[1], il sig. XXXXX, trovandosi in stato di sovraindebitamento per aver contratto obbligazioni legate ad esigenze familiari e personali, chiedeva al Tribunale di dare avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti.
Nello specifico, il Gestore adito in tale procedura, considerava – da un lato – l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione di tali obbligazioni da parte del consumatore e, dall’altro, il mancato rispetto delle regole del merito creditizio da parte degli Istituti di credito a cui lo stesso consumatore si era rivolto nella prospettiva ragionevole di potervi adempiere.
A ciò si aggiunge che, il Gestore tenendo conto dell’attivo patrimoniale del consumatore in relazione alle spese per il fabbisogno personale e familiare di quest’ultimo, riteneva che il Piano di ristrutturazione – di cui si chiedeva l’omologa – fosse maggiormente conveniente rispetto ad un’eventuale procedura concorsuale.
In conclusione, considerato che la procedura concorsuale, ex art. 279 D.Lgs.14/2019, consentirebbe di soddisfare un unico creditore, la Banca BNL, titolare del credito privilegiato, il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed omologava il Piano di ristrutturazione poiché questo, pur prospettando il pagamento entro otto anni con diverse percentuali di soddisfo, consente di soddisfare l’intera massa creditoria.
Il provvedimento è interessante, perché rimarca la peculiarità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in merito all’assenza del voto dei creditori, al ruolo centrale dell’OCC e al potere decisionale del Giudice adito; sul punto va detto che anche se un creditore contesta la convenienza del progetto, il giudice procede all’omologa se il credito è soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Relativamente al giudizio di “convenienza” (rispetto all’alternativa liquidatoria), su questo si è espresso l’Organismo nella propria relazione particolareggiata e poi vi è stato il vaglio del Giudice.
In ipotesi di procedura concorsuale ex art. 279 D.lgs. n. 14/2019, l’importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, coinciderebbe con la sola vendita dell’immobile, sul quale c’è l’ipoteca da parte della Banca BNL, unico creditore che potrebbe vedere soddisfatta (sempre e comunque parzialmente) il proprio credito privilegiato.
Il piano di ristrutturazione è stato valutato dal gestore sostenibile, in quanto consentirebbe una soddisfazione in tempi congrui dei creditori, ancorché prevedendosi una falcidia del credito.
Sulla prededucibilità, è opportuno premettere che l’art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:
- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati.
In osservanza di quanto disposto ex art. 67, comma 4, è stato messo in evidenza che la proposta prevede che ai creditori muniti di privilegio venga riconosciuta e attribuita una somma non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.
_______________________________________________
[1] Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) CCII, il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it