Nella specie, la Corte d’Appello ha correttamente accertato che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata; con la conseguenza che il mutuo, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base di una esecuzione coattiva.