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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5250.

Massima redazionale

Nella specie, la Corte d’Appello ha correttamente accertato che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa riservava a sé le relative modalità e tempi, mentre la banca aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria, alla quale dunque non poteva dirsi che avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata; con la conseguenza che il mutuo, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base di una esecuzione coattiva.

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