Nota a App. Bari, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 1351.
La Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Bari si pronuncia in tema di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari, che riconosceva parte attrice soccombente.
Quest’ultima, a sostegno della domanda, assumeva di avere pagato con un assegno non trasferibile un canone di locazione, e di avere verificato che l’assegno in questione era stato posto all’incasso da un soggetto diverso dall’originario destinatario.
Pertanto, affermava che l’assegno era stato contraffatto nella parte relativa all’importo e al beneficiario, previa cancellazione di quanto scritto in precedenza. Per l’effetto, ravvisando una responsabilità in capo alla Banca, per aver pagato l’assegno nonostante la contraffazione dello stesso e, quindi, ad un soggetto diverso dall’originario beneficiario e per un importo notevolmente superiore, chiedeva, previo accertamento della detta responsabilità, condannarsi la Banca convenuta al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Corte rigetta l’appello, conferma integralmente l’impugnata sentenza, esclude la responsabilità da parte della banca e stabilisce il seguente principio di diritto: «si può convenire che l’osservazione di un assegno in controluce, con l’utilizzo della luce del sole o una luce artificiale come una semplice lampada, sia una operazione che non richiede una particolare o sofisticata strumentazione né particolari competenze grafologiche, tuttavia ciò che rende l’operazione eccedente il limite della ordinaria diligenza media dell’operatore bancario è proprio il fatto che si tratterebbe di una verifica inconsueta, che potrebbe essere dettata soltanto da diversi e più appariscenti motivi di sospetto. In altri termini, di fronte ad un assegno che reca una sottoscrizione autentica (e l’autenticità della sottoscrizione rappresenta l’oggetto di contraffazione più comune e, quindi, con più attenzione e priorità esaminato dall’operatore), nel quale vi è piena corrispondenza tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre, nel quale non appaiono sovrascritture o cancellature, in cui, anche al tatto, non sono apprezzabili abrasioni, la verifica dell’assegno in controluce e magari con una lente di ingrandimento, rappresenta una verifica eccezionale e giustificata – come nel caso del CTU – da un qualche elemento che indirizzi l’indagine in tal senso (nel caso del CTU è solo il quesito del giudice, che, a sua volta, è determinato dall’oggetto della domanda, che guida il consulente nella verifica, per puntare esattamente l’attenzione sulle parti che si assumono contraffatte). In altri termini, l’esame condotto da un consulente d’ufficio – sebbene esperito con modalità non particolarmente sofisticate – non può ritenersi esigibile dall’operatore bancario, sia nella fase di negoziazione allo sportello che in quella di autorizzazione al pagamento in stanza di compensazione (laddove, peraltro, l’operatore non ha l’urgenza della clientela allo sportello, ma, in ogni caso, non è tenuto a dedicare a ciascun assegno – e deve presumersi che il controllo riguardi un notevole numero di assegni – la stessa attenzione e lo stesso tempo utilizzato da un consulente d’ufficio, che, come detto, viene anche indirizzato nella ricerca).».
Seguici sui social:
Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).