Nota a Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2023, n. 18763.
Nella specie, con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 TUF, osservando che, nel dichiarare la nullità dell’ordine di acquisto, in quanto impartito anteriormente alla sottoscrizione del contratto-quadro, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’unitarietà del contesto temporale in cui avevano avuto luogo la formulazione dell’ordine, la somministrazione delle informazioni relative alle caratteristiche dell’investimento e la firma del contratto-quadro da parte degl’investitori. Premesso che il nesso tra il contratto-quadro e gli ordini d’investimento è di tipo funzionale, e non già meramente cronologico, sosteneva che, alla stregua di una nozione funzionale di forma, orientata alla tutela dell’investitore, non potesse escludersi la possibilità che il primo fosse stato formalizzato successivamente all’esecuzione dei secondi, a condizione che questi ultimi ne avessero costituito attuazione o sviluppo.
La Prima Sezione Civile ritiene il motivo fondato.
Invero, in tema d’intermediazione finanziaria, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l’inosservanza dell’ordine di successione stabilito dall’art. 23 TUF tra la stipulazione del contratto-quadro e la formulazione degli ordini d’investimento non comporta necessariamente l’invalidità di questi ultimi, risultando gli stessi avvinti al primo da un collegamento di tipo non meramente cronologico, ma funzionale, sicché nulla impedisce che il contratto-quadro possa essere formalizzato per iscritto successivamente all’esecuzione degli ordini di acquisto, i quali ben possono dirsi pur sempre esecutivi dello stesso, quando non sia contestato che l’investimento sia in linea con il programma negoziale contenuto nel contratto quadro, costituendone attuazione o sviluppo[1].
Questa concezione funzionale del requisito della forma scritta, rinveniente la propria giustificazione nella finalità di protezione del cliente, ha trovato ampio riconoscimento nella più recente giurisprudenza di legittimità, non solo in tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell’esclusione della nullità del contratto-quadro non recante la sottoscrizione dell’intermediario, ma solo quella dell’investitore e consegnato in copia a quest’ultimo[2], ma anche in riferimento ai contratti bancari, ai fini dell’esclusione della nullità del contratto per omessa sottoscrizione del relativo documento da parte dell’istituto di credito[3].
Può, quindi, considerarsi superato l’orientamento, che affermava in ogni caso la nullità, per carenza dell’indispensabile requisito della forma scritta, delle operazioni d’investimento compiute dagl’intermediari finanziari in assenza della previa stipulazione del contratto-quadro[4], ritenendo irrilevante la produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto da uno solo dei contraenti, in quanto idonea a determinare il perfezionamento del contratto con efficacia soltanto ex nunc[5], ed escludendo anche la possibilità di una ratifica tacita, in quanto affetta dal medesimo vizio di forma[6], o di una rinuncia a valersi della nullità desumibile per implicito dalla protrazione nel tempo del rapporto[7].
A tale più restrittivo indirizzo si è attenuta la sentenza impugnata, la quale, pur dando atto dell’avvenuta produzione in giudizio del contratto-quadro sottoscritto dalle parti nel medesimo giorno della formulazione degli ordini d’investimento, ha rilevato che lo stesso, pur costituendone il necessario presupposto logico-giuridico, prescritto a pena di nullità, risultava stampato in un orario successivo a quello riportato sugli ordini, ed ha ritenuto quindi verosimile che questi ultimi fossero stati impartiti ed eseguiti anteriormente alla redazione del predetto documento, concludendo pertanto per la nullità degli stessi, in quanto non preceduti dalla stipulazione di un valido contratto-quadro.
Tale conclusione non può essere condivisa, avuto riguardo al rapporto di stretta consecuzione temporale esistente tra la formulazione degli ordini di acquisto e la sottoscrizione del contratto-quadro, desumibile dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, il quale consente di ritenere che l’instaurazione del rapporto d’intermediazione ed il conferimento e l’esecuzione degli incarichi di negoziazione abbiano avuto luogo in un unico contesto e senza soluzione di continuità, sì da risultare irrilevante l’inversione dell’ordine cronologico nella formazione dei rispettivi documenti, ascrivibili ad una vicenda negoziale unitaria e collegati da un nesso funzionale inscindibile, tale da indurre a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, nonostante l’anteriorità della fase esecutiva rispetto a quella della formalizzazione della volontà delle parti.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.02.2018, n. 3261.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898; Cass. Civ., Sez. I, 17.01.2022, n. 1250; Cass. Civ., Sez. I, 02.04.2021, n. 9187.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06.09.2019, n. 22385; Cass. Civ., Sez. I, 18.06.2018, n. 16070; Cass. Civ., Sez. I, 06.06.2018, n. 14646.
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06.09.2021, n. 24015; Cass. Civ., Sez. I, 09.08.2017, n. 19759; Cass. Civ., Sez. I, 27.04.2016, n. 8395.
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 03.01.2017, n. 36; Cass. Civ., Sez. I, 24.03.2016, n. 5919.
[6] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.03.2013, n. 7283.
[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24.04.2018, n. 10116.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it