L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso avverso la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi effettuata dall’intermediario bancario nei confronti della ricorrente, nel periodo intercorrente da novembre 2020 a maggio 2021, data di chiusura a saldo e stralcio della posizione.
Il piano di rientro sottoscritto dalla parte era volto alla rateizzazione del debito. Sul punto la Cass. 15.12.2020, n. 28635 affermava che: «il piano di rientro pur quando ha a oggetto l’integralità della somma dovuta, non costituisca, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore e, in particolare, da far venire meno la segnalazione a sofferenza, dovendo invece comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata.».
Infatti, la modalità dilazionata di adempimento, ancorché includa la totalità della somma dovuta, non realizza la piena soddisfazione dell’interesse posto alla base del credito né presuppone necessariamente una valutazione di probabile realizzabilità delle operazioni di rientro.
Stante ciò, il Collegio non accoglie il ricorso, stabilendo il seguente principio di diritto: «La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza.».