Nota a Trib. Brescia, Sez. IV, 11 luglio 2023.
Secondo il recente, ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1993 ex art. 58, ha l’onere di dimostrate l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto (v. Cass. n. 4116/16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria ( e v. pure Cass. S.U. n. 11650/06…e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250/17 e Cass. n. 15414/17) e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (Cass. ord. 05.11.2020 n. 24798) e, in particolare, “la norma dell’art. 58 comma 4, TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell’art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cass. ord. 28.02.2020 n. 5617)».
Ciò premesso, dall’esame dell’avviso di cessione, si evince che il contratto tra le parti avrebbe riguardato «tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari”), che, alle ore 23.59 del 30 novembre 2016 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri: […]; quanto sopra con esclusione dei crediti che, alla Data di Valutazione, soddisfino i criteri di cui sopra e almeno uno dei seguenti criteri di esclusione: […]». Pertanto, se apparentemente la cessione riguardava tutti i crediti, purché a sofferenza, lo stesso avviso contiene innumerevoli esclusioni, quali l’avvio di domande giudiziali o arbitrali o di mediazione, che pure non è dato sapere se (in)sussistenti nel caso di specie, o crediti con specifica numerazione NDG.
In senso ulteriore, si rileva come parte opposta non abbia fornito alcuna prova del numero NDG identificativo della posizione dell’opponente; difatti, nella corrispondenza della Banca vengono indicati soltanto i numeri del conto corrente, del finanziamento e del mutuo, mentre il numero di NDG è riportato solamente nella dichiarazione della Banca cedente, all’evidenza approntata per il giudizio e non avente nessuna valenza probatoria (essendo anche inammissibile, trattandosi di un tentativo di testimonianza scritta, avulso dalle regole del processo). Per giunta, l’opposta non ha prodotto il testo integrale del contratto di cessione, corredato dagli allegati, sicché neppure da tale documento può trarsi un argomento di prova in ordine all’invocata cessione.
In definitiva, parte opposta non può ritenersi titolare del credito azionato.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it