La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere incluse le spese di assicurazione ai fini del calcolo degli interessi in tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra le suddette spese e l’erogazione del finanziamento, stabilendo che il collegamento possa essere dimostrato con qualunque mezzo di prova, ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo[1]; ne consegue che le spese per le assicurazioni del bene devono essere ricomprese nel computo degli interessi a condizione che il giudice del merito accerti il collegamento tra dette spese e la causa del finanziamento, di cui la contestualità può costituire un indice con valore anche presuntivo, ma non può esaurire la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa.
Ciò posto, nel caso di specie, da quanto riferito sul punto in sentenza, si può ritenere che il collegamento sia stato escluso; invero, la Corte territoriale, mostrando di aderire al richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, ha escluso di poter ritenere collegate al finanziamento “le spese di assicurazione del bene concesso in godimento (diversamente da quelle di assicurazione dell’adempimento) né il costo del riscatto (che nessun collegamento ha con la concessione del credito)”; questa statuizione cui la Corte di merito fa seguire la conclusione, sulla scorta della CTU, della inferiorità del tasso di interessi corrispettivi rispetto al tasso soglia antiusura non è censurata in modo da soddisfare i requisiti di contenuto-forma del ricorso, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che le spese assicurative avrebbero dovuto essere computate, ma non impugna la specifica statuizione che, come riferito, contiene dei “distinguo” afferenti alla natura dell’operazione posta in essere dalle parti, non riporta la clausola del contratto da cui dovrebbe emergere il collegamento e, comunque, non dice come e perché il conteggio di tali spese avrebbe comportato il superamento del tasso soglia (limitandosi a formulare un motivo meramente “esplorativo”).
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 06.03.2018, n. 5160; Cass. Civ., Sez. I, 05.04.2017, n. 8806.