Nota a Cass. Civ., Sez. III, 30 maggio 2023, n. 15276.
Massima redazionale
Nel caso di specie, la questione è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull’operato della società fiduciaria; siffatta problematica è, invero, stata espressamente affrontata dalle Sezioni Unite[1], che hanno ritenuto totalmente infondato sostenere che si possa distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliare l’operato della fallita, dal momento che:
– l’attività svolta dalle società fiduciarie: i) è regolata secondo lo schema della fiducia germanistica; ii) presuppone che la società assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà; iii) è sussumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza;
-i fiducianti sono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati;
-l’eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti non comporta una lesione all’integrità del patrimonio sociale: se la società fiduciaria ha gestito malamente il capitale conferito e non è in grado di riversarlo ai mandanti, perché divenuta insolvente, risponde stessa del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, «Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l’insinuazione concorsuale, se anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato»;
-insinuandosi nel passivo il fiduciante non fa valere un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società così da impedire nel terzo l’assunzione della veste del coobbligato solidale, con il consequenziale venir meno dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante dall’ammissione al passivo: «la domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l’investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito»;
– quand’anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, l’obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un’obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell’art. 2055 c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza;
– l’effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo fallimentare si estende al terzo coobbligato non perché sia ravvisabile una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto per l’unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell’equivalenza delle cause del danno;
– non rileva ai fini dell’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all’insinuazione concorsuale, atteso che detto problema non riguarda la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo, ma incide solo sull’assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell’entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato – aliunde – un recupero anche parziale;
Deve, pertanto, trarsi la conclusione che, trattandosi dell’unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla CONSOB quale organo di vigilanza, in dipendenza dell’asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l’effetto interruttivo permanente derivato dall’ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell’art. 1310, comma 1, c.c. anche alla Autorità di Vigilanza, verso la quale l’insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa vigilanza.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 27.04.2022, n. 13143; v. anche Cass. 11.07.2022, n. 21902; Cass. 14.12.2022, n. 36518.
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