Nota a App. Cagliari, 27 aprile 2023, n. 136.
Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all’art. 3 “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” e all’art. 6 stabilisce l’obbligo in capo a P.I. S.p.A. di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell’attività dell’intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
In questa prospettiva non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria.
Infatti, la prescrizione dell’obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, latu sensu cautelare, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subìta per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
Dagli atti di primo grado emergeva invece che P. mancava di dimostrare di aver provveduto a consegnare al sottoscrittore il prescritto foglio informativo all’atto della sottoscrizione, circostanza sulla quale l’appellante non ha svolto alcun rilievo e che deve ritenersi ormai pacifica.
Correttamente dunque il tribunale affermava la responsabilità (pre)contrattuale dell’emittente per non aver adempiuto alle obbligazioni collegate alla cessione dei buoni e condannava P.I. s.p.a. al risarcimento in favore del sottoscrittore della perdita, parametrata non al rendimento maturato nella durata fruttifera e cioè alla diversa ipotesi di domanda di adempimento del contratto, ma al capitale perso rivalutato a far data dal momento in cui aveva perso il diritto di credito per effetto del compiersi dell’estinzione.
In questi termini non è pertinente il richiamo svolto dall’appellante al principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) in ordine alla finalità della tabella integrativa concernente la revisione dei tassi di interesse maturati sui buoni, nella parte in cui la Suprema Corte affermava che “ il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interesse … non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all’interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale“.
Il principio è stabilito in materia di revisione dei tassi di interesse, accordando prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo (cfr. Cass. Civ. n. 4748/22) sul presupposto che le successive revisioni dei tassi non devono essere comunicate all’interessato.
Nel caso de quo la questione riguarda invece l’inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione – se non comporta la sospensione del termine prescrizionale, come osservato dal primo giudice – genera responsabilità per inadempimento (cfr. decisione n. 4656/22 del Collegio di Coordinamento ABF).
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