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Nota a Trib. Milano, Sez. XIV, 20 marzo 2023.

Massima redazionale

Il Tribunale meneghino, ritenendo che, in relazione alla prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale «a considerevole distanza cronologica dall’accertamento della Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005», sia ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione documentale, formulata, nella specie, da parte attrice, con riferimento al modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre Banche in epoca coeva a quella della stipulazione attenzionata, ordina l’esibizione dei modelli standard di fideiussione utilizzati da ciascun Istituto nel mese di giugno 2011.

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