Il Tribunale meneghino, ritenendo che, in relazione alla prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale «a considerevole distanza cronologica dall’accertamento della Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005», sia ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione documentale, formulata, nella specie, da parte attrice, con riferimento al modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre Banche in epoca coeva a quella della stipulazione attenzionata, ordina l’esibizione dei modelli standard di fideiussione utilizzati da ciascun Istituto nel mese di giugno 2011.