Nota a ABF, Collegio di Roma, 22 dicembre 2022, n. 16264.
La controversia in analisi prende le mosse dalla sottoscrizione, da parte dei ricorrenti e su sollecitazione dell’Intermediario resistente[1], di due polizze assicurative – rischio vita e invalidità permanente nel caso specifico – a copertura del rischio del credito derivante da un contratto di mutuo contestualmente erogato ai medesimi dallo stesso Istituto di credito.
Degna di nota è innanzitutto la tipologia delle polizze prese in considerazione le quali sono definite “PPI – Payment Protection Insurance”, ossia “a protezione del credito” in quanto aventi lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento a cui sono abbinate[2]. Il rischio assicurato sorge dalla stipulazione del contratto bancario principale (di mutuo nel caso di specie) ed è costituito dall’eventualità che la morte ovvero la sopravvenuta invalidità del soggetto finanziato determinino il mancato pagamento delle rate che egli deve al mutuante qual è la Banca[3].
Nella fattispecie in esame, i ricorrenti ravvisavano l’illegittimità della condotta che avrebbe tenuto l’Istituto di credito tramite l’inclusione dei premi unici delle due polizze stipulate nell’importo finanziato, omettendo tuttavia di menzionare, sia nel contratto di mutuo che nel documento di sintesi, il costo delle coperture assicurative.
Occorre a tal proposito ricordare come i Collegi dell’ABF abbiano in più occasioni statuito che il premio assicurativo costituisce parte integrante dei costi del finanziamento tanto che il relativo ammontare viene detratto dalla Banca dalla somma effettivamente erogata[4], andando così a confluire nel piano di ammortamento del finanziamento con conseguente produzione di ulteriori interessi a beneficio del finanziatore ed incremento degli oneri a carico del debitore-assicurato. Secondo l’Arbitro, il costo delle polizze pertanto rappresenta, a tutti gli effetti, una voce del prezzo del contratto principale (di mutuo) collegato ai due contratti di assicurazione nonché una condizione per accedere al credito concesso dall’Intermediario.
I mutuatari lamentavano inoltre, quale conseguenza della mancata enunciazione da parte dell’Istituto di Credito del costo delle polizze nel contratto di mutuo a loro collegato, la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB il quale recita che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Uno dei vizi che più frequentemente emerge infatti in sede di stipulazione di un contratto di finanziamento è la violazione della normativa dettata dal Testo Unico Bancario in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dei contratti bancari; le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito ed arbitrale hanno spesso sanzionato con la declaratoria di nullità del contratto bancario istituti di credito e società di leasing che hanno applicato ai contratti condizioni differenti da quelle pubblicizzate o menzionate nel testo contrattuale pur essendone espressamente prevista la puntuale indicazione dalla legge, al fine di garantire al cliente la massima conoscenza del contenuto del finanziamento sottoscritto.
La norma in esame altro non è che un’applicazione del principio di portata generale enucleato dall’art. 1346 c.c. che prescrive la determinazione o determinabilità dell’oggetto del contratto; una corretta interpretazione del disposto dell’art. 117, comma 4, TUB presuppone infatti che il tasso o le altre condizioni economiche di un rapporto di credito che si intendono praticare siano validamente stipulate. Diverso il caso di esposizione nel contratto di un tasso diverso (e superiore) rispetto a quello indicato: questo non rientra nelle nullità dell’art. 117 TUB, posto che il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento della predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione[5].
La decisione in oggetto, preso atto della violazione della disposizione sovra citata, ha accertato nel caso di specie la sussistenza a livello giuridico del collegamento negoziale tra il mutuo e le polizze PPI in forza del quale il contratto assicurativo trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento. Allineandosi a precedenti analoghi[6] dell’ABF, il Collegio ha stabilito che entrambi i contratti si configurano come elementi di un’operazione economica della cui unitarietà strutturale sono sufficiente evidenza le marcate interrelazioni fra le vicende contrattuali in cui la stessa si articola[7], quali: a) la durata della polizza è pari a quella del finanziamento; b) la polizza ha ad oggetto la copertura dei rischi di decesso e invalidità permanente; c) il beneficiario della polizza è l’ente creditore[8].
Il Collegio ha rilevato, ex art. 2729 c.c., indizi gravi, precisi e concordanti idonei a far presuntivamente ritenere esistente una correlazione tra i tre contratti stipulati, quali la funzione di copertura del credito assunta dalla polizza, la connessione genetica tra il finanziamento e l’assicurazione e la parametrazione dell’indennizzo al credito residuo. Decisiva la documentazione versata in atti che ha permesso all’Arbitro di riscontrare che le polizze controverse avevano ad oggetto la copertura del rischio di decesso o invalidità dei mutuatari, con premio calcolato in funzione dell’importo del mutuo e prestazioni legate all’entità del debito residuo e/o alle rate di questo, nonché di confermare la corrispondenza tra la durata delle coperture assicurative e quella del contratto di mutuo.
A nulla sono valse le difese della Banca la quale ha sostenuto che l’erogazione del mutuo non era stata in alcun modo subordinata all’adesione ai suddetti rapporti assicurativi, in quanto inerente a polizze facoltative e non obbligatorie. Sul punto va riportato il consolidato orientamento dei Collegi ABF a mente del quale, affinché i costi assicurativi siano ricompresi nella nozione ex art. 117, comma 4, TUB di “ogni altro prezzo e condizione praticati” – dovendo quindi essere indicati nel contratto bancario-, è sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture assicurative[9].
Relativamente alle sanzioni previste dalla normativa in caso di violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, il Collegio, diversamente dai ricorrenti, si è conformato alla giurisprudenza costante dell’ABF a mente della quale non è applicabile alla fattispecie in analisi l’art. 117, comma 7, lett. a) TUB che prevede il ricalcolo del finanziamento al c.d. tasso sostitutivo BOT nella sola eventualità in cui il contratto non indichi o non permetta di determinare specificatamente il tasso di interesse. L’Arbitro ha, al contrario, sancito l’operatività dell’art. 117, comma 7, lett. b) TUB[10], concernente l’omissione degli altri costi (di “ogni altro prezzo e condizione praticati”); orbene, nella fattispecie in esame, in luogo dei costi assicurativi non indicati nel contratto, devono essere applicati quelli eventualmente pubblicizzati nella fase precontrattuale, mentre in mancanza di pubblicità nulla sarebbe dovuto a questo titolo dal cliente[11].
Nelle risultanze depositate dall’Istituto di credito, pur non figurando le condizioni contrattuali delle polizze oggetto di contestazione, erano presenti i relativi moduli di adesione nei quali i ricorrenti avevano dichiarato di aver ricevuto i fascicoli informativi. Per di più, nel caso di specie, sia il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia il PIES (acronimo di prospetto informativo europeo standardizzato, vale a dire il fascicolo contenente tutte le informazioni relative al mutuo che la Banca è tenuta a consegnare al cliente quando effettua una proposta vincolante di contratto), debitamente sottoscritto dalle parti, contenevano un chiaro riferimento alle polizze assicurative, in quanto ne riportavano gli elementi salienti quali l’importo del premio poi realmente applicato.
L’Arbitro, ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. b) TUB, ha ritenuto i documenti sovra richiamati sufficienti ad assolvere l’obbligo di pubblicità precontrattuale e trasparenza gravante sull’Intermediario nei confronti del cliente relativamente agli oneri assicurativi connessi al contratto di mutuo, disponendo che al contratto di mutuo fosse applicato il premio assicurativo pubblicizzato nel PIES -poi effettivamente applicato-.
Viene pertanto rigettata la richiesta dei ricorrenti in merito all’invocata sanzione predisposta dall’art. 117 comma 7, lett a) di rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo in questione al tasso nominale dei BOT nonché al rimborso integrale da parte della Banca dei premi pagati per le due polizze.
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[1] trattasi di polizze “collettive” ove il contraente è l’istituto di credito che eroga il prestito e che registra a monte apposite convenzioni con le imprese di assicurazione alle quali il debitore/assicurato generalmente si associa sottoscrivendo un modulo di adesione.
[2] garantendo l’estinzione del debito contratto, costituiscono anche una salvaguardia “indiretta” al soggetto erogante.
[3] V. ABF, Collegio di Napoli, 03 febbraio 2015, n. 811.
[4] V. ABF, Collegio di Roma, n. 823 del 2010.
[5] Ne consegue che, in una simile ipotesi, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i tassi BOT prevista dall’art. 117 comma VII del Testo Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto. V. ABF, Collegio di Roma, 21 dicembre 2017, n.17655.
[6] V. ABF, Collegio di Roma, n. 1129 del 2011, n. 1142 del 2011, n. 823 del 2010.
[7] V. ABF, Collegio di Roma, 16 aprile 2020, n. 7071.
[8] V. ABF, Collegio di Bologna, 17 dicembre 2021, n. 25508.
[9] V. ABF, Collegio di Roma n. 7017/2020.
[10] che dispone: “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
[11] V. ABF, Collegio di Bologna, n. 3499/2022; Collegio di Roma nn. 19624/2021 e 3715/2021.
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