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Nota a Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1597.

Massima redazionale

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza in oggetto, evidenzia come se il ragionamento presuntivo non presenti i crismi della gravità e concordanza e, quindi, non risulta raggiunta la prova per presunzione semplice del fatto ignoto non si può predicare, come sostenuto dalla difesa erariale, alcuna inversione dell’onere della prova a carico del sanzionato circa l’avvenuta effettiva negoziazione della clausola di reso.

Quanto al meccanismo di inversione dell’onere della prova disegnato dall’art. 34, comma 5, cod. cons. invocato dalla difesa di parte appellante, preme rilevare che, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, esso può trovare applicazione solo a rapporti business to consumer e non anche, come nel caso di specie, business to business. La giurisprudenza è stata, infatti, molto chiara nell’affermare che nei “contratti del tipo “B2B” (business to business), ossia tra operatori commerciali […] non vale la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Consumo per i soli contratti tra professionista e consumatore, vale a dire “B2C” (business to consumer). Dunque, la regola secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un «consumatore», non potendo trovare applicazione nei rapporti tra professionisti” (così Cons. Stato, nn. 8844, 8845, 8846,8847, 8848, 8850, 8852, 8853 del 29 luglio 2020; n. 4012 del 22 aprile 2021; nn. 4534, 4536, 4537, 4546 del 19 aprile 2021; n. 4014 del 2 aprile 2021).

Né tale regola eccezionale può estendersi in via analogica al campo delle relazioni asimmetriche tra imprese (l’ambito del c.d. “terzo contratto) a cui inerisce la disciplina di cui all’art. 62 D.L. n. 1 del 2012. Quest’ultima previsione disegna, del resto, una disciplina specifica che è autosufficiente, non bisognevole di eterointegrazione e che non reca alcuna analoga specifica previsione in tema di onere della prova.

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