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Si allegano le conclusioni dell’Avvocato Generale, del 16 febbraio 2023, nell’ambito della causa C-520/21, con cui è stato statuito che:

  1. L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, il consumatore, oltre al rimborso del denaro versato nell’esecuzione di tale contratto e al versamento di interessi legali di mora a partire dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti della banca in conseguenza di tale accertamento. Spetta al giudice nazionale stabilire, in riferimento al proprio diritto nazionale, se i consumatori abbiamo il diritto di avanzare pretese di tale natura e, in tal caso, pronunciarsi nel merito.
  2. L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, la banca, in aggiunta al rimborso delle somme corrisposte in adempimento di esso e al pagamento degli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti del consumatore in conseguenza di tale accertamento.

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