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Nota a Trib. Monza, 4 gennaio 2023, n. 20.

Massima redazionale

Il Tribunale di Monza rileva come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, del 22 dicembre 2022 (e, dunque, successivamente alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito degli scritti conclusivi), abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell’art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2”, ha precisato quanto segue: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova legge dall’art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch’esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell’art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.

La pronuncia di incostituzionalità e le considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale in motivazione (tra cui quelle in tema di affidamento degli istituti di credito) si pongono in contrasto con la tesi sostenuta dall’appellante sotto il profilo giuridico. Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125sexies, comma 1, TUB, la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.

Ciò conduce, inevitabilmente, al rigetto del primo motivo di appello.

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