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Nota a Trib. Velletri, 16 maggio 2022, n. 989.

Praticante Avvocato

La pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e non prova la legittimazione, esonerando il cedente da tale adempimento.

L’intermediario deve produrre in giudizio il contratto di cessione in originale al fine di dare certezza documentale che un credito sia stato ceduto per cui l’omesso deposito produce l’effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca/creditrice.

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