Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito i seguenti principi di diritto:
1) L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera f), della stessa direttiva e con l’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:
è richiesto il «consenso», ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di tale regolamento, dell’abbonato di un operatore di servizi telefonici affinché i dati personali di tale abbonato siano inclusi negli elenchi telefonici e nei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, pubblicati da fornitori diversi da tale operatore, consenso che può, tuttavia, essere dato o a detto operatore o a uno di tali fornitori.
2) L’articolo 17 del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che:
la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati personali dagli elenchi telefonici e dai servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico costituisce un esercizio del «diritto alla cancellazione», ai sensi di tale articolo.
3) L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 24 del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che:
un’autorità di controllo nazionale può esigere che il fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, in quanto titolare del trattamento, adotti le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i titolari del trattamento terzi, vale a dire l’operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati personali del suo abbonato nonché gli altri fornitori di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico ai quali esso stesso ha fornito tali dati, della revoca del consenso di tale abbonato.
4) L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2016/679, deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che un’autorità di controllo nazionale ordini a un fornitore di elenchi telefonici e di servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, al quale l’abbonato di un operatore di servizi telefonici ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare «misure ragionevoli», ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale richiesta di cancellazione dei dati.