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Nota a Trib. Napoli, 20 settembre 2022, n. 8245.

Ai fini della prova dell’intervenuta cessione ex art. 58 TUB il cessionario deve dimostrare la titolarità del rapporto con documenti circostanziati idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.
Il mero deposito del contratto di cessione in blocco, privo dell’allegato dei crediti, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito, non è sufficiente per dimostrare l’inclusione dei crediti vantati dall’opposta tra i crediti ceduti.

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