Commento a GdP Campobasso, 31 maggio 2022, n. 227.
Il giudice di pace di Campobasso, con la sentenza n. 227 del 31 maggio 2022, si è espresso a favore del consumatore, circa il rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di contestazione, appartenenti alla serie AA1, a causa della mancata consegna del foglio informativo (F.I.A.), con conseguente rimborso sia del capitale che degli interessi pattuiti.
Il giudice di Pace di Campobasso argomentando rappresenta che per quanto concerne la questione della violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo con riferimento all’operatività dell’eccezione di prescrizione per il rimborso di buoni postali fruttiferi, vi sono due orientamenti contrastanti tra loro. Secondo il primo orientamento, la omessa consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore possa essere ascritta a titolo di dolo ai dipendenti dell’intermediario.
Occorrerebbero elementi fattuali utili a dimostrare che effettivamente il mancato attivarsi del ricorrente prima della scadenza del termine prescrizionale sia dipeso dalla mancata consegna del Foglio Informativo e, d’altra parte, non può andare esente da critiche il comportamento tenuto dallo stesso, il quale, da buon investitore, avrebbe dovuto informarsi sulla durata dell’investimento.
La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, anche se l’omissione dell’intermediario possa essere sanzionata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione, rimanendo sempre necessaria una ponderazione di tali profili di responsabilità con l’indubbia negligenza dell’investitore, deve comunque rispettare i doveri di trasparenza di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali in mancanza non può opporre il decorso del termine prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni.
Il giudice di pace di Campobasso cita la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 306 del 20 maggio 2020, il quale in una domanda molto simile all’odierna, ha dato ragione ad alcuni titolari di buoni postali fruttiferi, riconoscendo le somme portate dagli stessi, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sottoscrizione, buoni che si presentavano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, l’unica indicazione era la dicitura “buono fruttifero postale a termine”, ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l’aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.
Al contrario nelle difese P.I. rappresentava che i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dagli attori, emessi nell’anno 2001, appartenevano, a tutti gli effetti, alla serie “AA1” tipologia “a termine” istituita con DM Tesoro 19 dicembre 2000 della durata di sei anni e che gli obblighi d’informazione e comunicazione erano stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti inerenti i Buoni Postali Fruttiferi (decreti di emissione) e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Il giudice di Pace di Campobasso, al riguardo invece ha condiviso i principi della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 306 del 20 maggio 2020; la questione corrisponde al caso tipico di violazione dei principi di buona fede e correttezza, trascorsi i termini previsti per la prescrizione, i sottoscrittori dei BFP hanno diritto al rimborso degli stessi, visto che i titolari dei buoni al momento dell’acquisto non sono posti in condizione di conoscere la scadenza dei titoli. Del resto “I ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso” avuto riguardo anche al “principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere“, il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Tale secondo orientamento sembra il più condivisibile e confacente alla realtà, visto che i titolari dei buoni al momento dell’acquisto non sono posti in condizione di conoscere la scadenza dei titoli anche in considerazione che non essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni, tale circostanza non può essere sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione.
Il giudice di pace di Campobasso ha pertanto rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da P.I., ritenendo che poiché i buoni non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso. La domanda promossa da parte attrice va pertanto accolta. condannando P.I. S.p.a. al pagamento in favore della parte attrice. della somma di Euro 1.750,00 oltre agli interessi maturati sino alla scadenza dei titoli, nella misura del 40% su detto capitale, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
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