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Nota a App. Milano, Sez. I, 25 luglio 2022, n. 2611.

di Antonio Zurlo (segnalazione a cura dell’Avv. Federico Comba)

 

La Corte d’Appello meneghina sancisce nuovamente la “superiorità” della (ormai) famigerata sentenza Lexitor sulla normativa italiana sopravvenuta, conseguendone la rimborsabilità integrale di tutti gli oneri, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Invero, la proposta ermeneutica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, fondata sia sul dato letterale che sulla ratio di garantire al cliente-consumatore una tutela effettiva (nel rispetto del contrapposto interesse del finanziatore), include, nella nozione di “costi”, che devono essere rimborsati (nel caso di estinzione anticipata), anche quegli oneri che non sono correlati alla durata e, pertanto, anche i costi cc.dd. up front. Tale interpretazione costituisce vincolo per il giudice nazionale, posto che la Direttiva 2008/48/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano, con norma corrispondente e compatibile.

Ciò posto, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto rimborsabili anche i costi anticipati, risulta corretta e, consequenzialmente, i motivi di appello infondati. Tale conclusione non è contraddetta neppure dall’intervenuta modifica normativa; invero, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto con l’art. 11octies, comma 2, che «L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.». Si evince che, alla fattispecie in esame, debba applicarsi l’art. 125sexies TUB nella formulazione previgente, con contestuale applicazione dell’interpretazione conforme a quella unionale, rispetto alla quale non potrebbero comunque prevalere norme secondarie interpretate in senso contrario.

 

 

Qui la sentenza.

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