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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23296.

Massima redazionale

 

La Terza Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, evidenzia come, per effetto dell’accollo, il soggetto accollante assuma il debito dell’accollato, non acquisendone eventuali diritti: né verso l’accollatario, né, tantomeno, verso terzi. Peraltro, con l’accollo si trasferisce l’obbligazione, non il contratto da cui essa è sorta. Se, dunque, il contratto da cui sorse l’obbligazione era collegato ad altri negozi, di questi ultimi resta parte l’accollato, e non ne diviene parte l’accollante. In tal guisa, qualsiasi beneficio legale o negoziale, di cui goda l’accollato nei confronti del creditore, non si trasferisce all’accollante, perché esso non costituisce un “accessorio” dell’obbligazione[1]. Nell’eventualità in cui il creditore non liberi l’accollato, quest’ultimo rimane obbligato in solido con l’accollante e, poiché tra accollante e accollato non esiste alcun beneficio d’escussione, la banca mutuante resta libera di rivolgersi all’uno o all’altro, nel caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria. Tutto ciò premesso, l’assicurazione stipulata sulla vita degli accollati non mutava di causa, né di scopo, per effetto dell’accollo, dal momento che questi, rimanendo obbligati nei confronti della banca, avevano interesse a conservare la suddetta garanzia, né, tantomeno, il rischio del loro inadempimento veniva meno.

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La Terza Sezione Civile non condivide la tesi per cui nell’assicurazione sulla vita la persona del portatore di rischio possa mutare quomodolibet, in assenza di una espressa previsione in tal senso. Difatti, nell’assicurazione sulla vita l’indennizzo dipende dall’età del portatore di rischio (c.d. rischio demografico), sicché la sostituzione della persona di questi incide necessariamente sul rischio e„ di conseguenza, sul premio. Per l’assicuratore sulla vita non è dunque indifferente stipulare una polizza sulla vita di un ventenne, piuttosto che di un ottuagenario, perché mutando l’aspettativa di vita, muta con essa il rischio assicurato.

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L’art. 1891 c.c. disciplina due differenti fattispecie: l’assicurazione per conto altrui e l’assicurazione per conto di chi spetta. L’assicurazione per conto altrui ha una funzione gestoria, in quanto consente al contraente di curare l’interesse dell’assicurato, senza necessità che gli sia conferito un mandato od un potere rappresentativo. L’assicurazione per conto di chi spetta ha, per converso, una funzione circolatoria, perché consente il trasferimento della qualità di beneficiario senza ricorrere alle formalità richieste per la cessione del contratto.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno inteso sostenere che chiunque avesse acquistato la qualità di “mutuatario”, avrebbe per ciò solo acquistato anche la qualità sia di “portatore di rischio”, sia di “beneficiario” del diritto all’indennizzo. Hanno invocato, dunque, una funzione circolatoria del contratto di assicurazione, che nella loro prospettiva sarebbe duplice: per effetto dell’accollo (secondo la prospettazione addotta dai ricorrenti) sarebbe mutata sia la persona del beneficiario dell’indennizzo (per tale dovendosi intendere anche gli eredi del mutuatario, che beneficiano dell’estinzione del debito rimasto insoluto al momento della morte dell’accollante), sia la persona del portatore di rischio. Deve, tuttavia, in contrario osservarsi che (salvo diverse ed espresse pattuizioni negoziali, nella specie mancanti) l’art. 1891 c.c. consente la circolazione della qualità di creditore dell’indennizzo, non la persona del portatore di rischio. Se, infatti, in un contratto di assicurazione sulla vita mutasse il portatore di rischio, non circola il credito indennitario (il beneficiario, infatti, potrebbe teoricamente restare invariato), ma muta il rischio dedotto ad oggetto del contratto. Se le parti concordano un mutamento del beneficiario tale accordo può costituire una cessione (del contratto o del credito); se, invece, concordano un mutamento del rischio assicurato tale accordo costituisce una novazione, non una cessione, del contratto. L’assicurazione per conto di chi spetta può tener luogo della cessione, non della novazione: pertanto, salvo diverse ed espresse pattuizioni negoziali, nell’assicurazione sulla vita la persona del portatore di rischio non può mutare automaticamente per il solo fatto dell’acquisto o della perdita d’una determinata qualità soggettiva, come quella di debitore del mutante.

 

 

Qui l’ordinanza.

[1] Così, Cass. Civ., Sez. Un., 16.06.1975, n. 2417; Cass. Civ., Sez. I, 13.10.1975, n. 3270.

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