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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 24 giugno 2022, n. 20477.

di Donato Giovenzana

 

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di gravame avanzati dalla Banca.

Ed invero, secondo la Suprema Corte, il primo mezzo è manifestamente fondato in applicazione del principio secondo cui:

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769).

Il giudice di merito ha dunque errato ad escludere il concorso di colpa del mittente.

Per la Cassazione è manifestamente fondato anche il secondo mezzo.

Il Tribunale ha addebitato alla Banca:

i)che la copia della patente impiegata dal sedicente beneficiario dell’assegno ai fini della sua riscossione fosse “assolutamente non intelligibile perché completamente grigia”;

ii) che detto sedicente beneficiario avesse provveduto ad aprire un libretto di risparmio postale solo per poter provvedere al versamento dell’assegno, comportamento tipico di fattispecie fraudolente, il che avrebbero dovuto indurre l’impiegato di sportello ad insospettirsi, tanto più che la persona, residente a Bologna, non aveva “negoziato l’assegno della Banca ove era titolare di un conto o di un libretto (sul presupposto di fatto che tutti sono ormai titolari di rapporti bancari), ma aveva preferito aprire un libretto di risparmio presso Poste, solo per versare l’esiguo importo portato dall’assegno”;

iii) che, in tale contesto, l’impiegato postale non avesse richiesto un secondo documento con l’esibizione del codice fiscale al fine di verificare se esso corrispondesse ad un soggetto effettivamente esistenti.

È dunque palese che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al parametro di diligenza che il banchiere deve osservare in materia, secondo il principio che segue:

In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale”. (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107).

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

 

Qui l’ordinanza. 

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