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Nota a ABF, Collegio di Torino, 11 aprile 2022, n. 5929.

di Donato Giovenzana

 

La decisione in epigrafe tratta una questione di estrema delicatezza, il “vaglio” della banca della denuncia di successione presentatale dagli aventi diritto del de cujus.

Orbene, a proposito della posizione della Banca alla luce dell’art. 48 D. Lgs. 346/1990, che prevede che il pagamento delle somme dovute, o la consegna dei beni detenuti, possa avvenire solo dopo che sia stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, l’ordinamento tributario impone ai soggetti che devono eseguire atti in qualche modo connessi con il fatto imponibile di astenersi dal loro compimento se il contribuente non abbia preventivamente dimostrato di aver soddisfatto i propri obblighi fiscali.

Una corretta interpretazione di tali disposizioni, tuttavia, non può prescindere dalla attenta considerazione della ragione giustificatrice che è sottesa all’emanazione delle stesse. Gli obblighi imposti ai debitori del defunto, sebbene assumano l’indubbia funzione di consentire un più efficace potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, non possono comunque ritenersi sostitutivi di prerogative che appartengono a quest’ultimo soggetto. E’ quindi da escludersi che il debitore possa opporsi al pagamento nel caso in cui rilevi che il contribuente abbia dichiarato il proprio credito per un importo diverso da quello che risulterebbe dall’applicazione delle disposizioni alla determinazione dello stesso.

Una cosa, infatti, è l’obbligo formale di dichiarazione, sulla cui osservanza il legislatore ha richiesto la collaborazione di terzi, un’altra è la corretta applicazione delle norme sostanziali relative alla determinazione della base imponibile, la cui verifica è rimessa all’Amministrazione finanziaria.

Venendo al caso specifico, è da ritenere che le banche possano pagare agli aventi diritto il saldo del c/c del de cujus, sempre che, ovviamente, detto rapporto abbia formato oggetto di dichiarazione. Al debitore del defunto è fatto divieto di pagare il debito all’erede soltanto se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione contenente l’indicazione dello stesso.

Pertanto, ad avviso di scrive, una volta che tale prova sia stata fornita, il debitore non può compiere un sindacato di merito sul contenuto della dichiarazione, sindacato che spetta unicamente all’Amministrazione finanziaria.  

Emblematica al riguardo è la nota sentenza del Tribunale di Milano, sez. VII civ., del 9 settembre 1993, n. 8306, nel cui contesto è stato chiaramente precisato “…..non sembra in particolare …. che la banca, al di là della pretesa del riscontro formale sulla presentazione della dichiarazione di successione….possa compiere un sindacato  di merito sul contenuto della stessa (sindacato che invece indubbiamente spetta all’Autorità fiscale).”

Ne consegue che sul punto il Collegio torinese non risulta condivisibile.

 

 

Qui la decisione.

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