Nota a ABF, Collegio di Bologna, 16 marzo 2022, n. 4465.
di Donato Giovenzana
Il conto de quo era cointestato fra il de cuius e la ricorrente la quale, tuttavia, precisa che a prescindere dalla presenza di altri eredi ha diritto ad ottenere l’intera somma caduta in successione.
Oltre alla ricorrente sarebbero presenti altri otto eredi.
L’intermediario evidenzia di aver liquidato alla ricorrente le somme ad essa spettanti in qualità di cointestataria del conto e la quota di spettanza in qualità di erede ma di voler contattare gli altri eredi prima di procedere alla liquidazione del saldo e alla chiusura del conto corrente. Contesta alla ricorrente di non aver fornito i recapiti dei coeredi.
Secondo il Collegio felsineo il ricorso è fondato.
Il diritto affermato dalla ricorrente, a prescindere dalla presenza di altri eredi, troverebbe fondamento nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
L’intermediario, viceversa, ritiene di dover contattare gli altri eredi in applicazione della decisione del Collegio di Coordinamento n. 24360/2019 secondo cui: “Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il singolo coerede, indipendentemente da qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la liquidazione dell’intero credito ereditario, vale a dire l’esercizio dei diritti contrattuali con specifico riferimento alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il saldo attivo di liquidazione. E ciò senza che il debitore, ossia l’intermediario, possa eccepire e richiedere l’intervento di tutti gli eredi, dovendosi in ogni caso ritenere che il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito (cfr. anche Coll. Milano, n. 9774/2019; cfr. inoltre Coll. Coord. n. 27252/18, la quale, sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
Spetta dunque al ricorrente il diritto a ottenere, a fronte della richiesta formulata, la liquidazione del saldo attivo del conto corrente in contestazione.
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