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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 febbraio 2022, n. 2813.

di Alessia Albanese

 

 

 

 

 

La pronuncia in commento verte sulla domanda con cui il ricorrente chiedeva alla banca di provvedere a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della fideiussione “a prima richiesta” in sostituzione del deposito cauzionale, in ottemperanza a quanto previsto con contratto di locazione.

Preliminarmente, il Collegio di Bologna, chiamato a dirimere la controversia, rilevava che parte ricorrente formulava domanda di condanna dell’intermediario ad un facere specifico. Come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà”, sicché risulta preclusa all’ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere costitutivo.

Il Collegio ritiene dunque che la richiesta di parte ricorrente vada correttamente interpretata in forza di una domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione e della conseguente illegittimità del diniego opposto dalla banca rispetto alla richiesta di svincolo dei titoli. Invero, l’intermediario convenuto rilasciava la predetta garanzia in favore della parte locatrice sino a concorrenza dell’importo e, parallelamente, la ricorrente si impegnava a tenere indenne la banca dalle conseguenze scaturenti dal contratto di fideiussione e forniva alla stessa, a titolo di controgaranzia, mandato irrevocabile a vendere i titoli detenuti sul conto.

Il contratto di locazione è stato risolto tra le parti in via anticipata e l’immobile riconsegnato alla parte locatrice.

Ciò premesso, la questione attenzionata riguardava l’accertamento della cessazione o meno dell’efficacia della garanzia e, consequenzialmente, la valutazione della legittimità (o meno) della condotta della banca per aver negato lo svincolo dei titoli oggetto di mandato irrevocabile a vendere.

Il Collegio evidenziava, con la decisione in epigrafe, che la garanzia rilasciata dalla banca poteva essere qualificabile come contratto autonomo di garanzia, attesa la presenza delle clausole di pagamento dietro semplice richiesta e di rinuncia alle eccezioni relativa al rapporto principale, rispetto al quale la garanzia è dunque insensibile, venendo a perdere il requisito di accessorietà.

Altresì, si riscontrava che il contratto non disciplinava gli effetti della garanzia in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, ovvero non chiariva se, per determinare l’immediato scioglimento del vincolo, fosse necessaria la restituzione del documento originale o il rilascio di una liberatoria da parte del beneficiario.

Nel caso di specie, non risultava una dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario, né emergeva una inequivoca volontà del soggetto garantito di liberare il garante.

Il Collegio, dunque, evidenziava che dalla natura autonoma della garanzia derivava che, quand’anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di sorte del locatore, il conduttore sarebbe unicamente legittimato a pretendere dal proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e la liberazione della garanzia prestata, ex art. 1200 c.c., con restituzione della polizza.

Inoltre, i titoli oggetto di mandato irrevocabile di vendita sono posti a garanzia della “fideiussione bancaria”, nonché “di ogni altra esposizione che la Banca venisse a vantare direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nei confronti del ricorrente” e che il ricorrente ha assunto, limitatamente ad un determinato importo indicato nel contratto, l’impegno a non disporre dei titoli né diminuire il valore senza il preventivo consenso della banca.

Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, il Collegio di Bologna non accoglieva il ricorso.

 

 

Qui la decisione.

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