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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872.

Massima redazionale

 

La Prima Sezione Civile ripropone il principio affermato dalle Sezioni Unite[1], per cui «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.». La citata sentenza delle Sezioni Unite ha chiaramente affermato che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica.

Ciò premesso, allorquando la parte lamenti la mancata applicazione, o la non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi interessati dal calcolo dell’usura, non allega la sussistenza di un fatto, bensì lamenta l’indiretta violazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, laddove esso fa espresso rinvio ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari.

La giurisprudenza di legittimità[2] non ha mancato di annoverare i citati decreti ministeriali tra le fonti integrative del diritto, per cui risulta applicabile il principio iura novit curia. In effetti, i citati decreti ministeriali, per la loro struttura, ben possono essere annoverati tra le fonti integrative del diritto, quali atti amministrativi di carattere generale e astratto, in quanto concorrono alla specificazione del precetto della legge formale (nella specie, il citato art. 2 l. n. 108/1996), laddove essa fa a essi espressamente rinvio.

Da tanto consegue che l’onere del ricorrente in cassazione sul punto, ai fini del rispetto delle esigenze di completezza del relativo motivo di ricorso, sia quello di introdurre il tema di discussione relativo alla verifica della correttezza dell’applicazione del decreto ministeriale vigente per i singoli periodo di riferimento; spetterà, poi, alla Corte di cassazione, analogamente a quanto accade in ogni circostanza in cui viene dedotta una falsa applicazione di legge, verificare la correttezza della sentenza impugnata rispetto all’applicazione dei giusti parametri di riferimento.

Nel caso di specie, il motivo di ricorso in esame soddisfa l’onere di deduzione, siccome, nella sua parte finale, argomenta la rilevanza dell’applicazione del tasso di mora rispetto all’allegato superamento del tasso soglia dell’usura.

 

Qui la sentenza.

 

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597.

[2] Cfr. Cass. Civ, Sez. III, 13.05.2020, n. 8883.

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