Nota a Trib. Avezzano, 17 febbraio 2022, n. 44.
di Dario Nardone
A fronte dell’orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va preferito altro e più convincente orientamento per il quale l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell’avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; “E’ per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016)[1]; pertanto “assunta questa diversa prospettiva, (che) – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).”.
Tanto premesso, va ritenuta non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale corrispondente ad un quarantennio, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi.
Né consente di ritenere assolto il relativo onere probatorio la dichiarazione di cessione ex post riferita dal presunto cedente quando si tratti di documento sottoscritto da soggetto del quale non sono noti i poteri rappresentativi verso l’esterno, all’evidenza confezionato ai fini della controversia, non avente natura confessoria, che non può pertanto avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell’elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbe dovuto essere allegato.
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