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Nota a ACF, 28 febbraio 2022, n. 5145.

Massima redazionale

 

Con la decisione odierna in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie rileva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, per la mancata corretta informazione circa le caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. In particolare, nel caso di specie, è sufficiente a dimostrare l’inadempimento dell’obbligo informativo la circostanza che l’Intermediario-resistente avesse rappresentato i titoli della propria capogruppo come a rischio “medio”, nonostante questi non fossero quotati su un mercato regolamentato e fossero già caratterizzati da un significativo rischio di illiquidità.

Invero, in circostanze non dissimili, la giurisprudenza arbitrale ha già avuto modo di affermare la non bastevolezza della circostanza che il resistente avesse fatto sottoscrivere al cliente una scheda prodotto dove era riportato che le azioni della capogruppo non fossero quotate sui mercati regolamentati, essendo, per converso, assorbente il fatto che l’Intermediario avesse rappresentato i titoli della propria capogruppo come titoli a rischio “medio” e, quindi, in modo da indurre in errore sulla reale rischiosità.

 

Qui la decisione.

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