Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 2022, n. 2393.
di Donato Giovenzana
Il ricorso, articolato in plurime censure, si incentra sull’errata qualificazione della clausola del contratto di mutuo disciplinante la risoluzione quale clausola risolutiva espressa e denuncia la sentenza della Corte territoriale per omesso rilievo della nullità della detta clausola, per contrasto con l’art. 40 del T.U.B. e conseguentemente, dell’intero contratto nonché per mancato accertamento in concreto della gravità dell’inadempimento.
Secondo la Suprema Corte il motivo è, inter alia, inammissibile anche con riferimento alle censure sull’invalidità per genericità della clausola risolutiva espressa, in quanto della clausola la Corte territoriale ha adeguatamente escluso la nullità, perché essa non prevedeva ipotesi di risoluzione in ipotesi di inadempimenti meno gravi del debitore, e, quindi, altrettanto correttamente ha rilevato la verificazione degli eventi ulteriori quali contrattualmente previsti e consistenti in inadempimenti più gravi dell’art. 40 TUB (quali le iscrizioni ipotecarie, in numero di sei).
Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove ritiene che la dedotta nullità della clausola risolutiva si sarebbe dovuta estendere all’intero contratto contestando in modo inadeguato il ragionamento decisorio della Corte territoriale mentre la necessità di verificare la gravità dell’inadempimento è superata dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che l’evento previsto nella clausola possa valere quale condizione risolutiva (Cass. n. 24532 del 05/10/2018).
Qui l’ordinanza.