Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 9 agosto 2021, n. 22513.
di Donato Giovenzana
Secondo la Suprema Corte, la Corte di merito ha condivisibilmente affermato che in una situazione – come quella di specie – in cui l’intermediario aveva dimostrato, attraverso la produzione delle schede sottoscritte dai risparmiatori contenenti la descrizione delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi specifici degli investimenti, di aver adempiuto ai propri doveri informativi, non era sufficiente per il cliente allegare un generico inadempimento informativo – come invece è avvenuto – essendo suo specifico onere allegare e dimostrare, ai fini della prova del nesso di causalità, che le informazioni ricevute ( come documentate dalla banca) erano state insufficienti o errate, ed avessero quindi compromesso la reale valutazione del rischio insito nell’operazione di investimento che si andava a compiere.
Per il che il ricorso è stato rigettato.
Qui l’ordinanza.