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Nota a CGUE, 15 luglio 2021, C-911/19.

Redazione

 

Con la recentissima decisione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito i seguenti principi di diritto:

«1) L’articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che atti quali linee guida per l’Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sugli accordi di governance e vigilanza sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18), non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi del presente articolo.

2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente per valutare la validità di atti quali linee guida dell’Autorità Bancari Europea (ABE), del 22 marzo 2016, sulle modalità di governo e vigilanza dei prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).

3) Il diritto dell’Unione non richiede che l’ammissibilità, dinanzi al giudice nazionale, di un’eccezione di illegittimità nei confronti di un atto dell’Unione sia subordinata alla condizione che questo atto riguardi direttamente e individualmente la parte che se ne avvale.

4) Dall’esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da incidere la validità delle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE), del 22 marzo 2016, su disposizioni di governance e vigilanza dei prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).».

 

Qui la sentenza.

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