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Nota a Trib. Taranto, 12 aprile 2021, n. 864.

di Antonio Zurlo

 

Nel caso di mutuo fondiario, l’anomalia nell’indicazione dell’ISC non incide sugli elementi strutturali del contratto e, consequenzialmente, non è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall’art.117, comma 6, TUB.

Invero, l’ISC (sì come il TAEG), introdotto dalla Delibera CICR 04.03.2003, è un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia, che, nella modificata Circolare n. 229/99, ha prescritto la menzione di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi, aventi a oggetto mutui e altri finanziamenti, ai fini della trasparenza bancaria.

È evidente come non si sia al cospetto di un tasso determinativo dell’interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma, per contro, trattasi di uno strumento riassuntivo, con una funzione meramente informativa, finalizzata a rendere edotto il cliente circa il costo totale effettivo dell’operazione creditizia, prima di accedervi. In altri termini, l’ISC non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: di talché, non assurge a regola d’invalidità del contratto, ai sensi dell’art.117, comma 6, TUB, che si riferisce solo a “tassi, prezzi e condizioni”[1].

Stante l’assenza di una specifica norma dal tenore analogo all’art. 125bis, comma 6, TUB (prevista dal legislatore, a partire dal 2010, per il solo caso del credito al consumo e non per il mutuo ipotecario), l’erronea quantificazione del TAEG/ISC non può che tradursi in una mera violazione dell’obbligo informativo, inidonea, in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale (tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma possibile fonte di responsabilità contrattuale dell’intermediario a fini risarcitori.

 

Qui la sentenza.


[1] Cfr. ex multis Trib. Roma 02.03.2020, n.4570; Trib. Roma, 03.01.2020, n.43; Trib. Milano, 05.02.2020, n.1029; Trib. Cosenza, 24.01.2020, n.158; Trib. Monza, 02.05.2019, n. 1004; Trib. Torino, 14.11.2018, n. 5233; Trib. Napoli, 09.07.2018; Trib. Bologna, 09.01.2018, n. 34.

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