Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 24 marzo 2021, n. 8089.
di Donato Giovenzana
Oltre al recente intervento della Banca d’Italia, che ha emanato il Provvedimento del 25 marzo 2021 (pubblicato in G.U. l’8 aprile 2021), con cui è stato modificato l’art. 8 del Regolamento, con l’aggiunta dei commi 2, 3 e 4, va evidenziata la significativa decisione n. 8089 del 24 marzo 2021, emessa dal Collegio di coordinamento dell’Abf, colla quale è stato enunciato il seguente principio:
“In difetto del preavviso della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell’art.10 ter della legge n. 386/1990; l’illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova.”.
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