Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 1 febbraio 2021, n. 2438.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito i seguenti principi di diritto:
«1. Qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo di tale conto, tale compensazione non può operare.
2. La clausola contrattuale, secondo cui il debito dei correntisti nei confronti della banca sarà compensato comunque con il saldo attivo del loro conto corrente, è abusiva nei confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, 1° comma, cod. cons. con l’art. 36 cod. cons.».
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it