Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3193.
di Antonio Zurlo
Con la recente ordinanza, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato i limiti dell’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante, oltre che ove sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, nei casi in cui:
- le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
- la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta[1].
Nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite[2], ha, inoltre, espressamente ribadito che la previsione dell’art. 1957 c.c. sia inapplicabile al contratto autonomo di garanzia, escludendo con ciò che la pretesa della banca potesse essere assoggetta al temine semestrale decadenziale ivi previsto.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044.
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it