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Nota a App. Milano, 14 gennaio 2021.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

In tema di risarcimento dei danni, la Suprema Corte ha precisato che «pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante»[1].

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la negligente condotta tenuta dall’intermediario, consistente nel non aver fornito informazioni idonee a evidenziare la sopravvenuta inadeguatezza della gestione, abbia fatto sì che gli investitori assumessero un rischio di perdita del capitale investito, che, ove debitamente informati, non si sarebbero accollati. Consequenzialmente, il danno subito può essere ragionevolmente determinato in maniera corrispondente alle minusvalenze maturate dal momento in cui la gestione patrimoniale era divenuta inadeguata, fino alla chiusura del rapporto.

 

Qui la pronuncia.


[1] Così, Cass. 31 agosto 2020, n. 18153; Cass. 4 aprile 2018, n. 8338; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905.