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Nota a CGUE, 18 novembre 2020, C-147/19.

di Antonio Zurlo

 

 

 

Con la recentissima pronuncia in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione per cui una registrazione audiovisiva, contenente la fissazione di un’opera audiovisiva, debba essere o meno qualificata come «fonogramma» o «riproduzione di tale fonogramma», ai sensi delle Direttive inerenti al diritto d’autore.

Dopo aver puntualmente perimetrato ambedue le concettualità de quibus, la CGUE dichiara che la comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non possa conferire il diritto alla remunerazione equa e unica. Tale conclusione non priva, pur tuttavia, gli interpreti, gli esecutori e i produttori di fonogrammi della possibilità di percepire un compenso per la diffusione di un fonogramma: difatti, la remunerazione dei diritti connessi sui fonogrammi in tale occasione sarà realizzata mediante accordi contrattuali conclusi tra i titolari dei diritti sui fonogrammi e i produttori di tali opere.

Pertanto, la Corte statuisce il seguente principio di diritto:

«L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall’utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.».

 

 

Qui la pronuncia.