Nota a CGUE, 16 luglio 2020, C-686/19.
di Antonio Zurlo
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha statuito il seguente principio di diritto:
«La nozione di “costo totale del credito per il consumatore”, di cui all’art. 3, lett. g), della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell’eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest’ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse.».
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it