Nota a ABF, Collegio di Milano, 23 giugno 2020, n. 11165.
di Antonio Zurlo
Con la recente decisione in oggetto, il Collegio milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) riafferma come l’eventuale mancato preavviso, lamentato in sede di ricorso, incida esclusivamente sull’eventuale risarcimento del danno subito, sempre che quest’ultimo venga puntualmente comprovato. Di talché, spetta al cliente – ricorrente dimostrare il danno, sia nell’an, sia nel quantum, anche per il tramite di presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza[1].
[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 17 gennaio 2019, n. 1642.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it