Nota a ABF, Collegio di Roma, 25 luglio 2019, n. 18344.
di Donato Giovenzana.
Il correntista contesta la compensazione effettuata dall’intermediario tra il saldo attivo di un conto corrente, ad esso esclusivamente intestato, e gli importi delle rate scadute di un mutuo di cui sono contitolari lo stesso ricorrente ed un suo familiare; ritiene tale compensazione illegittima, anche perché le somme presenti sul conto sono vincolate al pagamento di valori bollati a favore dello Stato; contesta inoltre il blocco dell’operatività del conto e la circostanza che non sia stata informata né del fatto che le rate del mutuo erano scadute né della volontà dell’intermediario di operare la compensazione. Per l’Abf capitolino va verificato, dovendosi ritenere liquidi ed esigibili – in assenza di contestazioni al riguardo – i crediti dell’intermediario rivenienti dal contratto di mutuo, se questi fosse comunque legittimato a procedere alla compensazione in questione tramite addebito in conto corrente di sei rate del mutuo. Premesso che è irrilevante la circostanza, che sembra evidenziata da parte ricorrente, che, a differenza del conto corrente, il predetto mutuo fosse intestato ad altro soggetto oltreché al ricorrente medesimo, essendo entrambi i mutuatari obbligati in solido, l’Abf osserva che la questione riguardante la necessità o meno della chiusura del conto corrente per l’operatività della compensazione ex art. 1853 c.c. è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2.420/2016. Con tale decisione il Collegio, dopo aver esaminato l’orientamento favorevole alla compensazione legale in presenza dei soli presupposti previsti dall’art. 1243 c.c. e la giurisprudenza di Cassazione secondo cui la compensazione tra saldi di diversi conti correnti può operare solo previa loro chiusura, ha affermato che deve distinguersi tra la compensazione tra il saldo di due distinti conti correnti e la compensazione tra un credito liquido ed esigibile dell’intermediario e l’attivo del conto. In quest’ultimo caso, secondo il Collegio di Coordinamento, per l’operatività della compensazione ex artt. 1243 e 1853 c.c. non è richiesta la chiusura del conto corrente. A tale conclusione è giunta, del resto, anche la Corte di Cassazione che, nell’esaminare la compensazione di un credito documentario con il saldo di un conto corrente, ha affermato che in tale caso non è necessaria la chiusura del conto (cfr. Cass., n. 13.658 del 30 maggio 2013). Come precisato dal Collegio di Coordinamento, nella richiamata decisione n. 2.420/2016, “[c]iò non significa, naturalmente … che una banca possa operare la compensazione legale in modo indiscriminato, sulla base di qualunque pretesa vantata nei confronti di un proprio correntista. Ciò potrà avvenire solo qualora, evidentemente, ricorrano i presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall’articolo 1243 c.c., come nel caso concreto, vale a dire la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei crediti …” (cfr, da ultimo, Collegio di Roma, dec. 1.922 del 12.9.2018). Alla luce di quanto sopra esposto l’Abf romano ritiene che l’intermediario resistente abbia legittimamente operato la compensazione fra i propri crediti rivenienti dal mutuo e il saldo attivo del conto corrente intrattenuto presso di esso da parte ricorrente. Ritiene altresì che l’intermediario non fosse tenuto ad effettuare una previa e specifica comunicazione, al riguardo, al ricorrente medesimo (ciò che potrebbe all’evidenza pregiudicare la finalità, in senso lato di autotutela, perseguita dall’art. 1853 c.c.).
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