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Nota a ACF, 22 gennaio 2020, n. 2162.

di Donato Giovenzana

 

La ricorrente ha contestato al resistente/intermediario di averla indotta a disinvestire una precedente polizza a capitale garantito al fine di sottoscrivere una nuova polizza maggiormente rischiosa, in quanto tale inadeguata rispetto al suo profilo di investitrice, rappresentandole anche falsamente che la nuova polizza fosse a capitale garantito; ciò al solo fine di maturare le relative commissioni di collocamento.   Orbene, secondo il Collegio ACF, l’intermediario che presta un servizio d’investimento – nel caso di specie di consulenza – oltre ad essere tenuto a raccomandare operazioni effettivamente adeguate rispetto al profilo del cliente, avendo cura in tale contesto di informarlo correttamente e in modo esaustivo delle caratteristiche e della rischiosità proprie dello strumento proposto, è soggetto al più generale obbligo di servire al meglio l’interesse del cliente.   Ciò ha come effetto, nel caso di specie, precisa l’ACF, che al fine di dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore, il resistente avrebbe dovuto fornire congrua evidenza che l’intera operazione fosse, nel momento in cui essa è stata posta in essere, concretamente idonea a perseguire il miglior interesse della cliente. Di ciò, tuttavia, non vi è alcuna idonea evidenza in atti, non essendo possibile comprendere i motivi per cui il resistente abbia raccomandato alla cliente di “trasformare” una polizza non ancora scaduta, che secondo quanto riportato dallo stesso resistente garantiva una plusvalenza di oltre € 18.000,00, con una nuova polizza, che da lì a breve avrebbe cominciato a maturare perdite significative.   Per il che il Collegio ACF ha ritenuto che l’intermediario, nel caso di specie, non abbia agito perseguendo il miglior interesse del cliente, come impone la normativa in tema di investimenti finanziari, con l’effetto che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno occorso.   Pertanto, in accoglimento del ricorso, il Collegio ha dichiarato l’intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l’inadempimento descritto, per una somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 25.137,00.

 

 

Qui il testo integrale della decisione.