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Nota a ACF, 24 maggio 2018, n. 481.

di Antonio Zurlo

 


L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, ACF), in una recentissima decisione[1], ha statuito che l’obbligazione di consegnare un attestato di continuato possesso di un certo titolo possa essere qualificata come di risultato: ne deriva, sul piano dell’atteggiarsi dell’onere probatorio, che l’Intermediario non possa liberarsi della propria responsabilità limitandosi ad addurre la dimostrazione di avere agito con la dovuta diligenza per l’adempimento dell’obbligazione, necessitando, viceversa, la prova che l’impossibilità di adempiere sia riconducibile a circostanze esterne alla propria sfera giuridica.

Nel caso oggetto del ricorso de quo, il ricorrente, un piccolo azionista, intenzionato ad aderire a un’iniziativa giudiziale (segnatamente consistente nella costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli ex amministratori della Società emittente), aveva domandato all’Intermediario il rilascio dell’attestato comprovante il possesso continuativo dei titoli posseduti. Richiesta rimasta disattesa.

Parte resistente, costituendosi in giudizio, evidenziava che gli acquisti azionari del ricorrente fossero stati posti in essere avvalendosi dei servizi di diversi intermediari, succedutisi nel corso degli anni, e che, in considerazione del fatto che le azioni de quibus fossero state acquistate a valere su distinti rapporti, la richiesta, così come formulata, non fosse sufficientemente specifica per essere adempiuta correttamente. Da ultimo, l’Intermediario rilevava come alcune operazioni fossero state poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta, in un periodo consequenzialmente non coperto dall’obbligo, normativamente imposto, di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

L’ACF non giudica meritevoli di accoglimento le deduzioni formulate dalla parte resistente.

Dopo aver specificato che l’obbligazione di consegna dell’attestato possa essere qualificata come di risultato, conseguendone, ai fini dell’esonero da responsabilità, la necessaria dimostrazione della natura esterna della causa alla base dell’inadempimento (evidenza non fornita nel caso di specie), il Collegio evidenzia come la riferibilità delle operazioni di acquisto dei titoli azionari a più soggetti intermediari non possa essere ragionevolmente assunta come circostanza ostativa al rilascio del certificato, in considerazione della successione, senza soluzione di continuità, tra gli operatori e della specifica quanto puntuale formulazione della richiesta da parte del cliente – ricorrente.

Tale circostanza rende, peraltro, inconferente la deduzione circa l’insussistenza dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili: oggetto della richiesta era il rilascio di un certificato ex novo, da elaborare mediante le registrazioni del rapporto di conto deposito titoli intestati al ricorrente.

Il Collegio, pur accertando, quindi, la sussistenza di un inadempimento imputabile all’Intermediario resistente, rileva l’impossibilità di poter procedere all’accertamento di un danno, attuale e concreto, per il ricorrente, poiché la componente non patrimoniale è espressamente esclusa dalla cognizione dell’Organismo arbitrale e quella patrimoniale non è (perlomeno al momento della decisione) determinabile, sia nell’an sia nel quantum[2].

[1] Il riferimento è a ACF, 24 maggio 2018, n. 481.

[2] La sussistenza e la quantificazione sono, infatti, vincolate all’esito dell’iniziativa giudiziale alla quale il ricorrente avrebbe voluto partecipare.

Qui la decisione: ACF, 24 maggio 2018, n. 481