Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 9763 del 19.04.2018
di Lecci Michael
La discriminante tra possibilità di risoluzione dei singoli ordini rispetto alla necessità di risoluzione del contratto quadro è stata identificata nella diversa incidenza che può avere l’inadempimento degli obblighi d’informazione posti a carico degli intermediari finanziari; se esso si colloca in epoca antecedente rispetto alle operazioni di investimento comporta la risoluzione dell’intero rapporto; in caso contrario è possibile dichiarare risolti i singoli ordini impartiti alla banca
PREMESSA DI FATTO
La pronuncia in commento affronta il dibattuto tema inerente ai profili rimediali nella disciplina dell’intermediazione finanziaria.
Volendo partire dal dato fattuale occorre evidenziare che, nella fattispecie de qua, gli attori proponevano due distinte domande:
- La prima aveva ad oggetto la risoluzione delle operazioni di acquisto di titoli Lehmann e Landbank, con conseguente tutela restitutoria;
- La seconda aveva ad oggetto la tutela risarcitoria per delle operazioni di acquisto di titoli Unicredit ex-Capitalia, BPIM e Fondo Gestielle Emerging Market Bond.
I giudici di secondo grado respingevano la domanda di parte attrice sul presupposto che la stessa non avesse, con riferimento alla prima domanda, invocato la tutela risarcitoria. Invero, affermavano i giudici, la banca, omettendo di fornire le informazioni propedeutiche alla formazione di un consenso consapevole, integrava un inadempimento precontrattuale, il quale può, tutt’al più, dar luogo ad una responsabilità risarcitoria, non restitutoria.
Le contestazioni sollevate dagli attori con il ricorso in Cassazione vertono sulla mancata considerazione, da parte dei giudici d’appello, che la violazione delle regole di condotta poste dal contratto quadro e dalla normativa di settore possa dar luogo alla risoluzione dei contratti, e non solo a tutela risarcitoria. Gli attori lamentano inoltre l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha circoscritto la propria pronuncia alla domanda di risoluzione/restituzione (relativamente ai titoli Lehmann e Landbank) omettendo di valutare il profilo risarcitorio.
IN DIRITTO
Come precedentemente accennato, il tema dei profili sanzionatori nel caso di violazione delle regole condotta da parte dell’intermediario finanziario è ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, anche a seguito dell’intervento chiarificatore delle sentenze gemelle del 2007.
Nel caso di specie il vulnus della questione ruota attorno alla violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. Al riguardo, gli ermellini non condividono l’interpretazione (seppur astrattamente corretta) data dai giudici territoriali alla domanda formulata dalla parte attrice; infatti, a seguito dell’ordinanza n. 24497/2017 della Suprema Corte, l’indagine del giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dall’attore, non essendo sufficiente l’uniformazione al tenore letterale degli atti in cui la pretesa stessa è contenuta. Invero, affermano gli ermellini, i giudici di appello non avrebbero dovuto respingere la domanda sulla base di un’argomentazione meramente formale ma era loro preciso compito quello di indagare la volontà degli investitori mediante una dettagliata analisi dell’atto introduttivo e delle successive difese, al fine di verificare se l’intento degli attori fosse quello di chiedere la risoluzione del contratto- quadro ovvero del singolo ordine di investimento.
Ribadisce la Cassazione, infatti, che anche i singoli ordini di investimento, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato, possano costituire oggetto di risoluzione laddove vi sia un’inosservanza dei doveri informativi nascenti dalla conclusione del contratto (in tal senso Sez. 1 – Sentenza n. 20620 del 31/08/2017; Sez. 1 – Sentenza n. 20617 del 31/08/2017; Sez. 1 – , Sentenza n. 16861 del 07/07/2017; Sez. 1 – , Sentenza n. 12937 del 23/05/2017), e ciò senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro (Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016).
La discriminante tra possibilità di risoluzione dei singoli ordini rispetto alla necessità di risoluzione del contratto quadro è stata identificata nella diversa incidenza che può avere l’inadempimento degli obblighi d’informazione posti a carico degli intermediari finanziari; se esso si colloca in epoca antecedente rispetto alle operazioni di investimento comporta la risoluzione dell’intero rapporto; in caso contrario è possibile dichiarare risolti i singoli ordini impartiti alla banca (Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016).
- Sul concorso colposo dell’investitore
La Suprema Corte affronta altresì il tema dell’incidenza causale del comportamento dell’investitore, ex art. 1227 c.c., nel danno conseguente all’investimento effettuato. Relativamente al medesimo i giudici affermano che spetta al giudice di merito valutare l’incidenza della omissione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario nel convincimento degli investitori di mantenere il titolo nonostante il relativo andamento andamento negativo. In tal senso, per superare la presunzione che fa gravare sull’intermediario la responsabilità conseguente al mancato assolvimento degli obblighi informativi, occorre fornire la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca e, contestualmente, quella del comportamento negligente del cliente. Sicché occorrerà dar contezza delle attività esperite dalla banca per informare il cliente della sopravvenuta rischiosità dell’investimento e dell’elusione, da parte dell’investitore, di tali indicazioni precauzionali (sul punto Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 19417 del 03/08/2017).
Alla luce di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dagli investitori.
Qui la sentenza: Cass. Civ., Sez. I, n. 9763 del 19.04.2018
