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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1° ottobre 2026, n. 26039.

Massima redazionale

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto:

«In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2730 cod. civ.»;

«In tema di intermediazione finanziaria, sull’intermediario finanziario che riceve ordini di investimento da parte di un cliente professionale privato su richiesta, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento, avendo l’obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell’attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata.».

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